Per assicurare a livello nazionale la piena attuazione e la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti secondo le disposizioni della Convenzione, la legge n. 112 del 12 luglio 2011 ha istituito l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Come sancito dalla legge (art. 3 comma 1, lett. a) l’Autorità “promuove l’attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché del diritto della persona di minore età ad essere accolta ed educata prioritariamente nella propria famiglia e, se necessario, in un altro ambito familiare di appoggio o sostitutivo”. Istituzione dotata di poteri autonomi di organizzazione e indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica, l’Autorità garante è un organo monocratico.
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